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Sez. 2, Sentenza n. 8888 del 29/11/2016 Ud. (dep. 23/02/2017) Rv. 269434 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Nomina del difensore di fiducia - Notifica successiva alla prima presso il difensore - Prevalenza su ogni altra forma di notifica - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269434-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE

La forma di notificazione prevista dall'art. 157, comma ottavo-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 2, comma primo, del D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. con modd. dalla legge 22 aprile 2005 n. 60, secondo cui le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, deve ritenersi prevalente su ogni altra, a meno che il difensore di fiducia non dichiari immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ritualmente effettuata la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, anziché nel domicilio eletto, presso il difensore di fiducia che, peraltro, aveva partecipato al giudizio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2, Decreto Legge 21/02/2005 num. 17 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)