Sez. 2, Sentenza n. 5150 del 03/04/2003 (Rv. 561780 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Qualificazione del contratto - Fasi dell'operazione - Individuazione della comune volontà dei contraenti - Inquadramento nella fattispecie legale - Sindacato di legittimità - Ambito - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., mentre la seconda - concernente l'inquadramento della comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente - risolvendosi nell'applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo. Ne consegue che il sindacato della Corte di Cassazione può essere utilmente sollecitato sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice di merito ai fini della qualificazione giuridica di un contratto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la sentenza di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, qualificando l'operazione contrattuale portata a termine dalle parti come appalto di servizi con prestazioni continuative o periodiche e non come locazione di immobile ad uso non abitativo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)