Sez. 5, Sentenza n. 23611 del 16/05/2008 Cc. (dep. 11/06/2008) Rv. 240426 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca della misura cautelare della custodia in carcere - Istanza fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275 comma quarto bis cod. proc. pen. - Obbligo del giudice di disporre accertamenti nominando un perito - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
È illegittima la decisione con cui il Tribunale, in sede di appello cautelare - ritenendo applicabile il disposto di cui all'art. 275, comma quarto-quater, cod. proc. pen., in ragione dell'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - rigetti l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione ex art. 275, comma quarto bis cod. proc. pen., in quanto, in tal caso, il giudice se ritiene di non accogliere l'istanza ha l'obbligo di disporre solleciti accertamenti medici e non può respingerla con la prefigurazione di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 n. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)