diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 27295 del 09/06/2010 Cc. (dep. 14/07/2010) Rv. 247889 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca o sostituzione - Istanza fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. - Obbligo del giudice di disporre accertamenti nominando un perito.
Stato
decisa il 2010-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247889-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

In tema di misure coercitive, nel caso in cui il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere, basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, egli è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito, secondo quanto disposto dall'art. 299, comma quarto- ter, cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)