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Sez. 1, Sentenza n. 12698 del 14/02/2008 Cc. (dep. 25/03/2008) Rv. 239374 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere richiesta per ragioni di salute - Obbligo del giudice di disporre accertamenti peritali - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239374-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

In tema di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, la previsione di cui all'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. - secondo il quale se la richiesta è basata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma quarto, stesso codice, ovvero se tali condizioni sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, il giudice, ove non ritenga di accoglierla, dispone gli accertamenti medici del caso, nominando un perito - non impone automaticamente al giudice la nomina del perito se non sussista un apprezzabile "fumus", e cioè se non risulti formulata una diagnosi di incompatibilità dello stato di salute con quello detentivo o comunque non si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 n. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)