Sez. L, Sentenza n. 11007 del 08/11/1997 (Rv. 509644 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ | Inabilità permanente - Grado di inabilità indennizzabile - Misura non inferiore all'undici per cento - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ
In caso d'infortunio sul lavoro, la condanna dell'Inail alla corresponsione della rendita per inabilità permanente presuppone l'accertamento - oltre che dell'indennizzabilità dell'infortunio ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - della sussistenza di un grado d'inabilità (permanente) superiore alla soglia minima (dieci per cento, e quindi a partire da un'inabilità minima dell'11 per cento) richiesta dall'art. 74 dello stesso d.P.R..
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)