Sez. 3, Sentenza n. 3605 del 12/06/1982 (Rv. 421570 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - AZIENDA OPIFICIO INDUSTRIALE - LOCAZIONE D'IMMOBILE ED AFFITTO D'AZIENDA - CONFIGURABILITÀ RISPETTIVA.*
LOCAZIONE - IN GENERE - AZIENDA OPIFICIO INDUSTRIALE - LOCAZIONE D'IMMOBILE ED AFFITTO D'AZIENDA - CONFIGURABILITÀ RISPETTIVA.*
Si ha locazione d'immobile, quando sia stato specificamente considerato nella sua effettiva consistenza, con funzione prevalente rispetto agli altri beni che abbiano carattere accessorio e non siano collegati fra loro da un vincolo che li unifichi a fini produttivi; ricorre, invece, l'affitto di azienda, quando oggetto del contratto sia il complesso unitario di tutti i beni, mobili ed immobili, materiali ed immateriali, concessi in godimento, in quanto organizzati unitariamente per la produzione di beni e servizi. Conseguentemente il giudice, per stabilire se le parti abbiano voluto stipulare una locazione di immobile oppure l'affitto di un'azienda, deve procedere ad una duplice indagine interpretando, da un lato, la comune intenzione delle parti contraenti, prescindendo dalle espressioni all'uopo usate dalle stesse per qualificare il rapporto e, dall'altro lato, avendo riguardo alla obiettiva consistenza dei beni dedotti in contratto. (Conf 3547/80, mass n 407394; (Conf 2462/62, mass n 253949).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2562
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)