Sez. 3, Sentenza n. 5453 del 22/08/1983 (Rv. 430384 - 01)
LOCAZIONE - AZIENDA OPIFICIO INDUSTRIALE - AFFITTO D'AZIENDA E LOCAZIONE D'IMMOBILE CON PERTINENZE - DIFFERENZE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LOCAZIONE - AZIENDA OPIFICIO INDUSTRIALE - AFFITTO D'AZIENDA E LOCAZIONE D'IMMOBILE CON PERTINENZE - DIFFERENZE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
L'affitto di azienda si differenzia dalla locazione di immobile con pertinenze, giacché in esso l'immobile non è considerato nella sua consistenza effettiva e nella sua individualità giuridica, ma costituisce uno dei beni del complesso unitario destinato al perseguimento di un determinato scopo produttivo, senza che rilevi che l'azienda, nel momento della conclusione del contratto, non sia ancora in grado di funzionare ovvero richieda una diversa e più efficiente organizzazione rispetto alla struttura preesistente, essendo sufficiente che i vari elementi dedotti in contratto, secondo la comune intenzione delle parti, siano potenzialmente idonei, nel loro rapporto di complementarietà e di interdipendenza, allo svolgimento dell'attività aziendale. L'accertamento del tipo di contratto voluto dalle parti è una questione di fatto devoluta all'insindacabile valutazione del giudice del merito, il quale è tenuto soltanto a fornire una congrua motivazione del proprio convincimento, immune da vizi logici e giuridici. (Conf 2420/83, mass n 427279; (Conf 3860/82, mass n 421824; (Conf 3605/82, mass n 421570; (Conf 546/82, mass n 418260; (Conf 4476/81, mass n 415183).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2562
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)