diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 15599 del 14/03/2007 Cc. (dep. 18/04/2007) Rv. 236403 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Disciplina transitoria dettata dall'art. 10 L. n. 46 del 2006 - Applicabilità alla sentenza di non luogo a procedere - Esclusione - .
Stato
decisa il 2007-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236403-01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

In tema di impugnazioni, la disciplina transitoria dettata dall'art. 10, commi secondo e terzo, L. 20 febbraio 2006 n. 46 (secondo cui "l'appello proposto avverso una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile" e "entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma secondo può essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado"), non trova applicazione con riguardo alla sentenza di non luogo a procedere, per la quale provvede esclusivamente l'art. 428 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4 della citata legge n. 46 del 2006. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 10, comma terzo, della legge n. 46 del 2006, avverso sentenza di non luogo a procedere nei cui confronti lo stesso ufficio aveva originariamente proposto appello, erroneamente dichiarato inammissibile dalla corte d'appello, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 10, con ordinanza, però, non tempestivamente impugnata dall'organo dell'accusa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)