Sez. 5, Sentenza n. 23838 del 04/05/2007 Cc. (dep. 19/06/2007) Rv. 237250 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Riconducibilità della sentenza di non luogo a procedere "tra le sentenze di proscioglimento" di cui all'art. 10, comma secondo, L. n. 46 del 2006 - Sussistenza - Effetti della sentenza della Corte cost. n. 27 del 2006 - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare rientra nella categoria delle sentenze di proscioglimento di cui all'art. 10, comma secondo, L. n. 46 del 2006; tuttavia, la sentenza della Corte cost. n. 26 del 2007 non riguarda la disciplina transitoria concernente la sentenza di cui agli artt. 425 e 428 - nella parte in cui ha disposto che l'appello contro le sentenze di proscioglimento, già proposto al momento della entrata in vigore della legge predetta, deve essere dichiarato inammissibile - avendo scrutinato esclusivamente l'art. 593 cod.proc.pen.; essa, ancorché correlando, quale automatica conseguenza, lo stesso giudizio alla corrispondente disciplina transitoria, non ha travolto per intero la previsione di cui all'art. 10 L. n. 46 del 2006, ma soltanto la disposizione nella sua correlazione con la norma invalida per incostituzionalità, lasciando, pertanto, in vigore ogni altra parte logicamente e giuridicamente autonoma e da quest'ultima indipendente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)