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Sez. 1, Sentenza n. 31555 del 12/05/2004 Cc. (dep. 20/07/2004) Rv. 229843 - 01

ARMI - OMESSA CUSTODIA | Omessa adozione di cautele per impedire che i soggetti minori o incapaci si impossessino di armi, munizioni ed esplosivi - Mancata apprensione da parte dei minori o incapaci - Irrilevanza ai fini della configurabilità del reato.
Stato
decisa il 2004-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229843-01

ARMI - OMESSA CUSTODIA

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 20 bis della legge 18.4.1975 n. 110 (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni, esplosivi) è sufficiente la semplice omissione delle cautele necessarie in presenza di una situazione di fatto tale da imporle, essendo estraneo alla struttura della fattispecie incriminatrice l'effettivo verificarsi dell'evento che la disposizione incriminatrice tende ad impedire.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20 bis, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)