Sez. 3, Sentenza n. 45304 del 16/10/2013 Ud. (dep. 11/11/2013) Rv. 257688 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento - Termine trimestrale per provvedere alla regolarizzazione - Decorrenza - Dalla effettiva conoscenza del contravventore dell'avvenuto accertamento previdenziale - Sufficienza.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, ai fini del computo del termine di tre mesi dall'accertamento della violazione per provvedere al pagamento del debito contributivo, fatto integrante la causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, è sufficiente che il contravventore abbia avuto effettiva e sicura conoscenza della contestazione, non essendo richieste particolari formalità per la notifica dello stesso.
Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 com. 1 n. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/03/1994 num. 211
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)