Sez. 3, Sentenza n. 581 del 25/01/1979 (Rv. 396714 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - RILEVANZA - LIMITI - ONERE PROBATORIO DEL CONDUTTORE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - RILEVANZA - LIMITI - ONERE PROBATORIO DEL CONDUTTORE.*
L'Esercizio del diritto di trasferire in qualsiasi parte del territorio nazionale la propria residenza (art 16 cost), benche rifletta un fatto volontario, legittima di per se il diritto alla cessazione della proroga legale ex art 4 della legge n 253 del 1950, e pertanto incombe al conduttore l'Onere di provare la simulazione della ragione addotta dal locatore e lo scopo di conseguire maliziosamente la disponibilita dell'immobile locato. (Conf 816/78, mass n 390161).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)