Sez. 3, Sentenza n. 6409 del 22/07/1987 (Rv. 454691 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - TUTELABILITÀ.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - TUTELABILITÀ.*
Il proposito del locatore di trasferire la propria residenza nel comune dove è sito l'appartamento locato, pur riflettendo un comportamento volontario, integra una legittima causa di cessazione della proroga legale del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950, n. 253, trattandosi dell'Esercizio di un diritto primario ed assoluto, tutelato dall'art. 16 della Costituzione, che non è suscettibile di limitazione e le cui motivazioni non sono sindacabili dal giudice, tranne nel caso in cui il conduttore dimostri che si tratta di un comportamento fittizio e diretto ad eludere maliziosamente la normativa vincolistica. (Conf 1508/83, mass n 426340; (Conf 1991/82, mass n 419832; (Conf 479/81, mass n 410946; (Conf 130/80, mass n 403513; (Conf 581/79, mass n 396714; (Conf 4294/78, mass n 393957).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 16, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)