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Sez. 1, Sentenza n. 4867 del 07/03/2006 (Rv. 590738 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE | Rinnovazione (nella specie, per mutamento del rito) alla parte non costituita - Termine stabilito dal giudice - Inosservanza - Cause determinanti - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Sussistenza di una causa giustificativa del mancato rispetto del termine - Relativo onere probatorio - Alla parte tenuta alla rinnovazione della notificazione - Spettanza.
Stato
decisa il 2006-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590738-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE

L'inosservanza del termine stabilito dal giudice (nella specie, a seguito di mutamento del rito) per il rinnovo della notificazione della citazione della parte non costituitasi in precedenza, non può tradursi in un danno per la parte che non sia stata in grado di rispettare detto termine per fatti alla stessa non imputabili né a titolo di dolo né di colpa, sempre che detta parte fornisca la prova della ricorrenza delle situazioni che le abbiano impedito di rispettare il termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)