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Sez. 1, Sentenza n. 19691 del 02/04/2003 Ud. (dep. 28/04/2003) Rv. 223849 - 01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Preclusione collegata alla presenza della parte - Operatività - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223849-01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ

Nel caso di nullità non assolute attinenti al diritto di difesa dell'imputato, la deducibilità della relativa eccezione è soggetta alla preclusione di cui all'art. 182, comma 2, prima parte, c.p.p., alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che l'imputato sia presente ed assistito da un difensore, ancorché nominato d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia, non comparso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto operante la suddetta preclusione in un caso in cui, essendo mancato l'avviso dell'udienza d'appello ad uno dei due difensori di fiducia e non essendo comparso l'altro, ritualmente avvisato, l'imputato, presente, era stato assistito da un difensore designato ai sensi dell'art.97, comma 4, c.p.p.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)