Sez. 1, Sentenza n. 1388 del 16/05/1973 (Rv. 364055 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELL'APPALTATORE - DEL PROGETTISTA - DIRETTORE DEI LAVORI - SOLIDARIETA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELL'APPALTATORE - DEL PROGETTISTA - DIRETTORE DEI LAVORI - SOLIDARIETA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La responsabilita dell'appaltatore e quella del progettista-direttore dei lavori non sono solidali, in quanto non possono essere riferite ad un unico titolo negoziale, discendendo la prima dal contratto di appalto, e la seconda da un rapporto di prestazione d'opera professionale. Ad eccezione dell'ipotesi di collusione tra i due soggetti (che importerebbe responsabilita solidale da unico fatto illecito extracontrattuale), le loro responsabilita per inadempimento non possono essere poste sullo stesso piano, perche esse di fondano su rapporti contrattuali distinti, con diversa disciplina legale. (V 2887/68, mass n 335599 e 335600).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)