diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 37872 del 26/05/2004 Ud. (dep. 24/09/2004) Rv. 230037 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - cognizione del giudice d'appello - divieto di "reformatio in peius" | Obbligo del giudice di diminuire la pena complessiva - Rideterminazione dei singoli componenti della pena inflitta - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230037-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - cognizione del giudice d'appello - divieto di "reformatio in peius"

Il giudice dell'impugnazione, in assenza del gravame del P.M., non può irrogare una pena più grave per specie e quantità rispetto a quella complessiva irrogata dal giudice di primo grado. Pertanto, quando il giudice di appello ha irrogato una pena di specie unica (pecuniaria o detentiva) al posto di una pena congiunta delle due specie (pecuniaria e detentiva), per valutare se sussiste violazione del divieto di "reformatio in peius" si deve far ricorso al ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive ai sensi dell'art. 135 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)