Sez. 3, Sentenza n. 3854 del 26/06/1982 (Rv. 421820 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DEL FONDO IN PENDENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO DOPO AVER ESERCITATO IL DIRITTO DI PRELAZIONE - OPERATIVITÀ DEL DIRITTO DI RISCATTO - CONFIGURABILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DEL FONDO IN PENDENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DELL'AFFITTUARIO DOPO AVER ESERCITATO IL DIRITTO DI PRELAZIONE - OPERATIVITÀ DEL DIRITTO DI RISCATTO - CONFIGURABILITÀ.*
La vendita del fondo effettuata dal proprietario a terzi in pendenza del termine per il pagamento del prezzo da parte dell'affittuario che ha esercitato il diritto di prelazione, pur non costituendo una delle ipotesi previste dal legislatore per l'operatività del diritto di riscatto, deve tuttavia equipararsi ad esse e considerarsi quindi un presupposto idoneo all'applicazione di quel diritto. (Conf 4801/81, mass n 415505; (Conf 3653/80, mass n 407518; (Conf 3384/80, mass n 407195).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)