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Sez. 3, Sentenza n. 331 del 08/02/1971 (Rv. 349846 - 01)

VENDITA - PERICOLO DI RIVENDICAZIONE - VENDITA IMMOBILIARE - PROMITTENTE COMPRATORE - RIFIUTO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO O CONCLUSIONE CON SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO - FACOLTA DI SCELTA.*
Stato
decisa il 1971-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349846-01

VENDITA - PERICOLO DI RIVENDICAZIONE - VENDITA IMMOBILIARE - PROMITTENTE COMPRATORE - RIFIUTO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO O CONCLUSIONE CON SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO - FACOLTA DI SCELTA.*

In tema di vendita immobiliare, qualora vi sia pericolo di revindica da parte di terzi, il promittente compratore puo a sua scelta concludere il contratto definitivo, sospendendo il pagamento del prezzo a norma dell'art 1481 cod civ, oppure rifiutarsi di concludere il contratto medesimo a norma dell'art 1460 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1481

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)