Sez. 2, Sentenza n. 161 del 13/01/1977 (Rv. 383665 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA GARANZIE REALI OD ALTRI VINCOLI - PERICOLO DI RIVENDICA - DISCIPLINA EX ARTT 1481 E 1482 COD CIV - ESTENSIONE ALL'IPOTESI DI PROMESSA BILATERALE DI VENDITA - POTERI DEL PROMITTENTE COMPRATORE - DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA - AMMISSIBILITA - SOSPENSIONE DI PAGAMENTO DEL PREZZO SINO ALLA LIBERAZIONE DEL BENE DAL SEQUESTRO ED ESTENSIONE ALL'INTERO IMPORTO DEL PREZZO CONVENUTO - LEGITTIMITA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA GARANZIE REALI OD ALTRI VINCOLI - PERICOLO DI RIVENDICA - DISCIPLINA EX ARTT 1481 E 1482 COD CIV - ESTENSIONE ALL'IPOTESI DI PROMESSA BILATERALE DI VENDITA - POTERI DEL PROMITTENTE COMPRATORE - DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA - AMMISSIBILITA - SOSPENSIONE DI PAGAMENTO DEL PREZZO SINO ALLA LIBERAZIONE DEL BENE DAL SEQUESTRO ED ESTENSIONE ALL'INTERO IMPORTO DEL PREZZO CONVENUTO - LEGITTIMITA.*
Le norme di cui agli artt 1481 e 1482 cod civ, che autorizzano il compratore a sospendere il pagamento del prezzo se sussista pericolo che la cosa venduta possa essere rivendicata da terzi, ovvero se su tale cosa sussistono vincoli derivanti da sequestro, sono applicabili anche nell'ipotesi di promessa bilaterale di compravendita. In tal caso, pertanto, il promittente compratore, a meno che non preferisca rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo a norma dell'art 1460 cod civ, puo proporre domanda giudiziale di esecuzione specifica del contratto, sospendendo il pagamento del prezzo sino alla cessazione del suddetto pericolo o alla liberazione del bene dal sequestro. Inoltre, poiche quest'ultimo, una volta convertitosi in pignoramento opera a favore sia del creditore sequestrante che degli altri creditori intervenuti nel procedimento di esecuzione forzata, il promittente compratore ha il diritto di sospendere il pagamento per l'intero importo del prezzo convenuto e non per la sola parte di esso corrispondente all'importo del credito per il quale e stato autorizzato il sequestro. (V 331/71, mass n 349846; (V 2118/69, mass n 341411).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1481, Cod. Civ. art. 1482, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)