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Sez. 3, Sentenza n. 10294 del 14/01/2026 Cc. (dep. 18/03/2026) Rv. 289568-01

SPORT | Misure volte a prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - DASPO - Convalida - Mancato rispetto del termine di quarantotto ore - Conseguenze - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Allegazione da parte del sottoposto del pregiudizio patito - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289568-01

SPORT

In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, il mancato rispetto del termine dilatorio di quarantotto ore per la convalida del DASPO con obbligo di presentazione, decorrente dalla sua notifica all'interessato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che non richiede l'ulteriore allegazione di un concreto interesse ad impugnare, trattandosi di termine finalizzato alla corretta instaurazione del contraddittorio.

Costituzione art. 13 com. 3, Costituzione art. 24, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 20/08/2001 num. 336 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 19/10/2001 num. 377 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)