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Sez. 3, Sentenza n. 37755 del 21/10/2025 Cc. (dep. 19/11/2025) Rv. 288836-01

SPORT | Misure volte a prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - DASPO - Convalida - Mancato rispetto del termine di 48 ore - Conseguenze - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Mancata attivazione del contraddittorio cartolare - Irrilevanza - Verifica del pregiudizio patito dall'interessato - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288836-01

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In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, il mancato rispetto del termine dilatorio di 48 ore per la convalida del DASPO con obbligo di presentazione, decorrente dalla sua notifica all'interessato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che persiste anche nel caso in cui l'ordinanza di convalida sia notificata al sottoposto dopo la scadenza di detto termine senza che lo stesso abbia attivato il contraddittorio cartolare, posto che il pregiudizio al diritto di difesa si verifica per il solo fatto del mancato rispetto dello schema legale.

Costituzione art. 13 com. 3, Costituzione art. 24, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 20/08/2001 num. 336 art. 1 com. 1 lett. B) CORTE COST., Legge 19/10/2001 num. 377 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)