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Sez. 2, Sentenza n. 12179 del 19/08/2003 (Rv. 566011 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Notificazione dell'atto di integrazione oltre il termine perentorio - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Tardiva costituzione della parte - Sanatoria - Esclusione - Cause determinanti l'inosservanza del termine per la notificazione - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2003-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566011-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

In ipotesi di cause inscindibili, il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio è, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., perentorio e non prorogabile neppure sull'accordo delle parti. Ne consegue che l'inadempimento, anche solo parziale, all'ordine di integrazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio, rispondendo a ragioni d'ordine pubblico processuale, e non sanabile neppure dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio, senza che la predetta sanzione possa trovare limitazioni o deroghe in relazione alle ragioni determinanti l'inosservanza del termine assegnato, ad eccezione dell'ipotesi di intervento di appositi provvedimenti legislativi che disciplinino situazioni particolari accordando opportune deroghe, ovvero nel caso in cui la parte, con istanza di rimessione in termine depositata prima della scadenza di quello fissato, fornisca la prova di non essere stata in grado di rispettare il termine per fatti ad essa non imputabili né per colpa né per dolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)