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Sez. 2, Sentenza n. 8009 del 24/07/1999 (Rv. 528916 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Notificazione dell'atto di integrazione oltre il termine perentorio - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Tardiva costituzione della parte - Sanatoria - Esclusione - Cause determinanti l'inosservanza del termine per la notificazione - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1999-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528916-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

In ipotesi di cause inscindibili, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio oltre il termine di cui all'art. 331 cod. proc. civ. determina l'inammissibilità dell'impugnazione, inammissibilità che, rispondendo a ragioni d'ordine pubblico processuale, è rilevabile d'ufficio e non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio, senza che la predetta sanzione possa trovare, limitazioni o deroghe in relazione alle ragioni determinanti l'inosservanza del termine assegnato, ad eccezione dell'ipotesi di intervento di appositi provvedimenti legislativi che disciplinino situazioni particolari accordando opportune deroghe, ovvero nel caso in cui la parte fornisca la prova di non essere stata in grado di rispettare il termine per fatti ad essa non imputabili né per colpa né per dolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)