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Sez. 5, Sentenza n. 14309 del 21/03/2008 Ud. (dep. 04/04/2008) Rv. 239491 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Statuizione sulle spese di costituzione di parte civile - Impugnabilità - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239491-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione giudiziale, sulle spese della parte civile, contenuta nella sentenza di applicazione della pena, in quanto tale statuizione - che deve necessariamente essere rappresentata all'imputato e da questi accettata sia che abbia proposto la relativa istanza sia che vi abbia aderito - fa parte del negozio plurilaterale di natura processuale a richiesta di parte che caratterizza il rito speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., con la conseguenza che, non potendo l'imputato mettere in discussione l'accordo raggiunto con il pubblico ministero, nemmeno può dolersi delle statuizioni civili.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)