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Sez. L, Sentenza n. 3922 del 08/06/1983 (Rv. 428847 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI PRIMA CATEGORIA QUALIFICHE DI DIRIGENTE E DI IMPIEGATO DI PRIMA CATEGORIA CON FUNZIONI DIRETTIVE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1983-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428847-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI PRIMA CATEGORIA QUALIFICHE DI DIRIGENTE E DI IMPIEGATO DI PRIMA CATEGORIA CON FUNZIONI DIRETTIVE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI RISPETTIVE.*

La qualifica di dirigente - la cui tradizionale definizione come alter ego dell'imprenditore non può, nell'attuale assetto di moltiplicazione dei settori produttivi nell'ambito di un'unica azienda, essere intesa in termini assoluti - spetta al prestatore di lavoro preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale o di una branca o settore autonomo di essa e in concreto investito di attribuzioni, che, per la loro ampiezza e i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentano, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento, con le corrispondenti responsabilità ad elevato livello, al governo complessivo dell'azienda ed alla scelta dei mezzi produttivi di essa. Spetta invece la qualifica di impiegato di prima categoria con funzioni direttive a chi è preposto ad un singolo, subordinato ramo di servizio, ufficio o reparto e svolge la sua attività sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, sicché la sua posizione gerarchica, i suoi poteri di iniziativa e le sue responsabilità sono corrispondentemente circoscritte e di più modesto e limitato rilievo, sia all'interno dell'impresa sia nei confronti dei terzi. (V 507/81, mass n 410983; (V 3537/78, mass n 393032; (V 2293/78, mass n 391683).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)