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Sez. L, Sentenza n. 9871 del 08/07/2002 (Rv. 555610 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO | Compenso per lavoro notturno svolto con continuità - Computabilità ai fini degli istituti retributivi indiretti - Disciplina contenuta nella contrattazione collettiva - Interpretazione - Criteri - Principio generale di omnicomprensività della retribuzione - Insussistenza - Disciplina prevista dall'Accordo Interconfederale del 27 ottobre 1946, reso efficace "erga omnes" dal d.P.R. n.1070 del 1960 - Derogabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555610-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO

La computabilità o meno del compenso per lavoro notturno prestato con continuità ai fini degli istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio) deve essere verificata alla stregua della disciplina collettiva, nel rispetto dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., tenendo presente che il principio di omnicomprensività della retribuzione, valido solo per determinati istituti di origine legale, non opera neppure come criterio sussidiario, ed altresì che la disciplina prevista dall'accordo interconfederale del 27 ottobre 1946, reso efficace "erga omnes" dal d.P.R. n.1070 del 1960, è derogabile dalla contrattazione collettiva, ove quest'ultima preveda una più favorevole disciplina complessiva del singolo istituto. (Fattispecie relativa alla contrattazione collettiva per i dipendenti degli aeroporti.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)