Sez. 3, Sentenza n. 38033 del 03/07/2008 Ud. (dep. 06/10/2008) Rv. 241280 - 01
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Inammissibilità del ricorso - Obbligo del giudice di legittimità di valutare la compatibilità della normativa nazionale con quella comunitaria - Condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
L'inammissibilità del ricorso per cassazione che non sia dovuta a mancanza di legittimazione o a proposizione tardiva non esime il giudice di legittimità dal dovere di valutare la conformità o meno, ai principi del diritto comunitario, della normativa nazionale e, in tale secondo caso, di procedere alla disapplicazione della stessa. (Fattispecie di annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto derivante da ritenuta incompatibilità con il Trattato CE della disciplina interna in materia di attività organizzata per la raccolta di scommesse a fronte di ricorso corredato da motivi generici).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)