Sez. 3, Sentenza n. 13853 del 12/02/2008 Ud. (dep. 02/04/2008) Rv. 239955 - 01
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Inammissibilità del ricorso per cassazione per cause originarie - Sopravvenute abrogazione e dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice - Rilevabilità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
L'inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della non specificità o della manifesta infondatezza dei motivi non è di ostacolo a che siano rilevate l'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice ovvero la dichiarata illegittimità costituzionale della stessa stante l'idoneità, in forza dell'art. 673 cod. proc. pen., di tali fatti sopravvenuti a fungere da presupposto per la revoca della sentenza di condanna già divenuta esecutiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)