Sez. 6, Sentenza n. 20275 del 07/05/2013 Ud. (dep. 10/05/2013) Rv. 257010 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Violazione del principio della legalità della pena - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
L'erronea valutazione in fatto della sussistenza di una determinata tipologia di recidiva, ritualmente contestata, non viola il principio di legalità della pena, sicché la relativa questione non è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione. (Nella specie la Corte ha precisato che il principio di legalità della pena attiene esclusivamente all'entità della pena finale in concreto applicata e che illegale deve intendersi solo la pena concreta che, in sé e rispetto ai passaggi intermedi ritenuti, fuoriesca dall'ambito dello schema legale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)