Sez. 5, Sentenza n. 36293 del 09/07/2004 Ud. (dep. 14/09/2004) Rv. 230636 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - cognizione della corte di cassazione | Inammissibilità del ricorso - Violazione del principio di legalità della pena - Questione rilevabile d'ufficio - Superamento della preclusione processuale determinata dall'inammissibilità del ricorso - Esclusione - Fattispecie: sanzione contra legem in ordine al reato di lesioni lievissime di cui all'art. 582, comma secondo, cod. pen., rientrante nella competenza del giudice di pace, in virtù del D. Lgs. n. 274 del 2000.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - cognizione della corte di cassazione
L'inammissibilità del ricorso non consente l'esercizio del potere-dovere di decidere la questione, rilevabile d'ufficio, concernente la violazione del principio di legalità della pena. (In applicazione di questo principio la Corte, pur rilevando l'illegittimità della pena applicata dal giudice di appello per il reato di lesioni lievissime - che rientra nella competenza del giudice di pace ed è punito con la multa e non con la reclusione, anche nel caso in cui il processo sia celebrato davanti a giudice diverso - e pur ritenendo, in assenza di specifiche doglianze al riguardo da parte del ricorrente, che si tratti di questione rilevabile d'ufficio, ha affermato la prevalenza della declaratoria di inammissibilità sulla declaratoria d'ufficio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Legge 28/08/2000 num. 274 art. 4 CORTE COST., Legge 28/08/2000 num. 274 art. 52 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST., Legge 28/08/2000 num. 274 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)