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Sez. 3, Ordinanza n. 20947 del 20/05/2026 Cc. (dep. 05/06/2026) Rv. 290126-01

ESECUZIONE - IN GENERE | Istanza di restituzione di beni in sequestro - Provvedimento di rigetto del giudice dell'esecuzione - Rimedio esperibile - Opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. - Qualificazione del ricorso per cassazione erroneamente proposto come opposizione - Ammissibilità - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290126-01

ESECUZIONE - IN GENERE

In tema di esecuzione penale, avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione decide sull'istanza di restituzione di beni sequestrati è esperibile esclusivamente l'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che il ricorso per cassazione erroneamente proposto non può essere esaminato come tale; questo mezzo di impugnazione, però, qualora rechi in sé tutti gli elementi sostanziali dell'opposizione, in applicazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di economia processuale, deve essere riqualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione che ha emesso il provvedimento impugnato.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)