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Sez. U, Sentenza n. 5086 del 06/06/1997 (Rv. 505005 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Inadempimento di una parte - Possibilità per la controparte di rifiutare l'adempimento tardivo prima dell'azione di risoluzione - Presupposti - Non scarsa importanza dell'inadempimento e conseguente perdita di interesse all'esecuzione del contratto - Necessità.
Stato
decisa il 1997-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505005-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

In caso di inadempimento di una delle parti di un contratto a prestazioni sinallagmatiche per essere inutilmente decorso il previsto termine non essenziale, l'altra parte, che non abbia ancora proposto domanda giudiziale di risoluzione del contratto, può non di meno rifiutare legittimamente l'adempimento tardivo quando - tenuto conto della non scarsa importanza dell'inadempimento in relazione alle posizioni delle parti, suscettibile di verifica ad opera del giudice - sia venuto meno l'interesse della parte non inadempiente a che il contratto abbia esecuzione e pertanto può, anche dopo l'offerta di adempimento tardivo, agire in giudizio per la risoluzione del vincolo contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)