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Sez. 2, Sentenza n. 2596 del 04/07/1975 (Rv. 376542 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - NELLE SOPRAELEVAZIONI - FACOLTA DEL PRIMO COSTRUTTORE - SOPRAELEVAZIONE DELLA COSTRUZIONE - MANTENIMENTO DELLA SCELTA EFFETTUATA - NECESSITA - OBBLIGO DEL VICINO DI UNIFORMARSI AD UNA NUOVA SCELTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376542-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - NELLE SOPRAELEVAZIONI - FACOLTA DEL PRIMO COSTRUTTORE - SOPRAELEVAZIONE DELLA COSTRUZIONE - MANTENIMENTO DELLA SCELTA EFFETTUATA - NECESSITA - OBBLIGO DEL VICINO DI UNIFORMARSI AD UNA NUOVA SCELTA - ESCLUSIONE.*

In forza del principio della prevenzione, chi edifica per primo su fondo contiguo ad altro ha facolta di costruire sul confine, ovvero di costruire con distacco dal confine in conformita delle prescrizioni del codice civile e delle norme edilizie, ovvero infine di costruire a distanza inferiore alla meta di quella totale prescritta per i fabbricati su fondi finitimi, salvo il diritto del vicino, che edifichi successivamente, di avanzare la propria fabbrica fino a quella preesistente, pagando la meta del valore del muro, in comune nonche il valore del suolo occupato per effetto di detto avanzamento. Peraltro, colui che edifica per primo, quando si sia giovato di una delle indicate tre facolta, deve attenersi, nella prosecuzione in altezza del fabbricato, alla scelta originariamente operata, di guisa che ogni parte superiore dell'immobile risulti conforme al criterio di prevenzione adottato alla base di esso, senza costringere il vicino, che pure voglia sopraelevare, a modellare la sua fabbrica in modo simmetrico alle nuove scelte, variando il programma edificatorio predisposto in base alla pregressa situazione. (Conf 1376/71, mass n 351631; 2893/67, mass n 330520).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)