Sez. 3, Sentenza n. 3897 del 20/11/1975 (Rv. 378153 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - APPELLO CONTRO SENTENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA PRESSO IL TRIBUNALE - DEPOSITO DEL RICORSO ENTRO TRENTA GIORNI DAL DEPOSITO DELLA SENTENZA - OBBLIGATORIETA - FATTISPECIE (PROPOSIZIONE DELL'ATTO DI APPELLO CON CITAZIONE ANZICHE CON RICORSO; AMMISSIBILITA; DEPOSITO DELL'ATTO DOPO TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA SENTENZA; INAMMISSIBILITA).*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - APPELLO CONTRO SENTENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA PRESSO IL TRIBUNALE - DEPOSITO DEL RICORSO ENTRO TRENTA GIORNI DAL DEPOSITO DELLA SENTENZA - OBBLIGATORIETA - FATTISPECIE (PROPOSIZIONE DELL'ATTO DI APPELLO CON CITAZIONE ANZICHE CON RICORSO; AMMISSIBILITA; DEPOSITO DELL'ATTO DOPO TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA SENTENZA; INAMMISSIBILITA).*
L'art 409 n 2 cod proc civ (modificato con la legge 11 agosto 1973 n 533), stabilendo che le norme per le controversie individuali di lavoro si applicano anche ai rapporti di mezzadria, di Colonia parziaria, di compartecipazione agraria, nonche ai rapporti derivanti da altri contratti agrari, salvo la Competenza delle Sezioni specializzate agrarie, dispone l'assimilazione processuale delle controversie agrarie alle cause di lavoro, escludendone solo la Competenza; pertanto, l'appello contro la sentenza delle Sezioni specializzate per le controversie agrarie presso il tribunale dev'essere proposto con ricorso ai sensi dell'art 434 cod proc civ (applicabile immediatamente per il disposto di cui all'art 20 della legge 11 agosto 1973 n 533), depositato nel termine di trenta giorni dal deposito della sentenza. (nella specie, i giudici di secondo grado, pur avendo ritenuto utilmente proposto l'atto di appello con citazione anziche con ricorso, avevano dichiarato l'inammissibilita del gravame per il mancato deposito dell'atto di impugnazione nella cancelleria del giudice ad quem entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata. La suprema Corte ha confermato la decisione enunciando il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)