diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 34379 del 11/07/2025 Ud. (dep. 22/10/2025) Rv. 288800-02

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI | Concorso tra circostanze a effetto speciale e circostanze aggravanti indipendenti - Disciplina di cui all' art. 63, comma quarto, cod. pen. - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288800-02

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI

In tema di concorso di circostanze aggravanti, il criterio moderatore di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze a effetto speciale non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino a un terzo, non opera in ogni caso di concorso tra circostanze a effetto speciale e aggravanti indipendenti, poiché queste ultime possono essere assimilate alle prime solo qualora comportino un aumento superiore a un terzo, mentre, quando implichino un aumento pari o inferiore ad un terzo, si deve prima individuare la pena prevista per la circostanza indipendente e poi su questa apportare l'aumento per la circostanza ad effetto speciale, fermi restando i limiti di cui all'art. 66 cod. pen.

Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)