Sez. L, Sentenza n. 19242 del 07/09/2006 (Rv. 592378 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Colpa in ordine al fatto vietato - Coscienza e volontà della condotta - Sufficienza - Responsabilità - Sussistenza - Colpa - Presunzione 'iuris tantum' - Prova contraria - Onere del contravventore - Qualità di amministratore della società responsabile - Sufficienza - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
Il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente. A tal fine la qualità di amministratore (come quella di componente del collegio sindacale) di una società alla quale sia imputabile l'illecito amministrativo è da sola sufficiente per configurare detta presunzione "iuris tantum" di colpa. (Nella specie, concernente sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni relative a lavoratori che risultavano alle dipendenze della società, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ravvisato la condotta colposa dell'amministratore unico alla data di consumazione degli illeciti).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)