Sez. 3, Sentenza n. 9922 del 12/11/2009 Ud. (dep. 11/03/2010) Rv. 246227 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - QUESTIONE DI NULLITÀ - IN GENERE | Sentenza di primo grado - Mancanza della motivazione - Potere di integrazione del giudice d'appello - Configurabilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - QUESTIONE DI NULLITÀ - IN GENERE
La mancanza di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (Fattispecie di mancanza di una pagina della sentenza di primo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 426 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)