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Sez. 6, Sentenza n. 1270 del 20/11/2024 Ud. (dep. 13/01/2025) Rv. 287505-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - QUESTIONE DI NULLITA' - IN GENERE | Sentenza di primo grado - Mancanza grafica della motivazione - Annullamento della sentenza - Esclusione - Potere di integrazione del giudice d'appello - Configurabilità - Privazione di un grado di giudizio per l'imputato - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287505-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - QUESTIONE DI NULLITA' - IN GENERE

La mancanza assoluta di motivazione della sentenza in relazione a un capo d'imputazione non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l'imputato di un grado del giudizio.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 426 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)