Sez. 6, Sentenza n. 826 del 16/02/2000 Cc. (dep. 10/04/2000) Rv. 215863 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Interrogatorio dell'indagato - Verbale - Atto avente natura di elemento favorevole per l'indagato - Esclusione - Ragioni - Mancata trasmissione al giudice del riesame - Estinzione della misura cautelare - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
Fra gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non può mai annoverarsi l'interrogatorio di garanzia, onde il mancato invio del relativo verbale al giudice del riesame non può costituire motivo di perdita dell'efficacia della misura cautelare. La finalità cui si ispira l'art. 294 cod. proc. pen. non è, infatti, di ordine probatorio in senso stretto, avendo l'interrogatorio lo scopo di porre, nel più breve termine possibile, la persona privata della libertà personale alla presenza del giudice perché valuti se permangono le condizioni di applicabilità della misura.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)