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Sez. 3, Sentenza n. 34750 del 03/05/2011 Ud. (dep. 26/09/2011) Rv. 251229 - 01

LAVORO - IN GENERE | Contravvenzioni in materia di lavoro - Procedura di estinzione prevista dal D.Lgs. n. 758 del 1994 - D.Lgs. n. 124 del 2004 - Estensione alle fattispecie cosiddette a condotta esaurita ed a quelle ogetto di spontaneo adempimento.
Stato
decisa il 2011-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251229-01

LAVORO - IN GENERE

La procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, trova applicazione, ai sensi dell'art. 15, comma terzo, del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, anche per le fattispecie cosiddette a condotta esaurita, ossia in presenza di reati istantanei già perfezionatisi, nonchè nei casi in cui il trasgressore abbia già autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge, senza attendere l'imposizione della prescrizione da parte dell'organo di vigilanza. (Nella specie, la sentenza di condanna, annullata per il mancato esperimento della procedura di estinzione, era stata pronunciata per l'assunzione di una dipendente minorenne in difetto di visita medica preventiva, in violazione del combinato disposto degli artt. 8 e 26 della l. 17 ottobre 1967, n. 977).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/04/2004 num. 124 art. 15 CORTE COST., Legge 17/10/1967 num. 977 art. 8, Legge 17/10/1967 num. 977 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)