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Sez. 3 - , Sentenza n. 36405 del 18/04/2019 Ud. (dep. 26/08/2019) Rv. 276681 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reati contravvenzionali in materia ambientale - Procedura di estinzione prevista dagli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006 - Applicabilità anche nel caso di reati istantanei o di intervenuta regolarizzazione - Ragioni - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276681-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

La procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale, prevista dagli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006 si applica tanto alle condotte esaurite - come tali dovendosi intendere quelle prive di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore - quanto alle ipotesi in cui il contravventore abbia spontaneamente e volontariamente regolarizzato l'illecito commesso prima dell'emanazione di prescrizioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale interpretazione trova un fondamento nell'art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 124 del 2004, che, nell'ambito della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, prevede che la procedura di estinzione di cui agli artt. 20 e ss del d.lgs. n. 758 del 1994 si applichi alle condotte esaurite ovvero alle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente alla prescrizione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 318 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 23/04/2004 num. 124 art. 15 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/12/1994 num. 758 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)