Sez. 6, Sentenza n. 15753 del 28/03/2018 Cc. (dep. 09/04/2018) Rv. 272887 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE | Indagato per partecipazione ad associazione di stampo mafioso - Presunzione di adeguatezza della custodia in carcere - Appartenenza a mafie "storiche" - Prova dell'avvenuto recesso del sodale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE
In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato previsto dall'art.416 bis cod. pen., ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., non assume rilevanza la distinzione tra mafie "storiche" e formazioni di nuova costituzione, in quanto in entrambi i casi la presunzione è superata a fronte della prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio criminale, a prescindere dalla perdurante stabilità dell'associazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare, non essendo stato adeguatamente valutata l'incidenza del tempo trascorso dalla commissione del fatto e l'allontanamento del soggetto dal territorio in cui l'organizzazione operava).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)