Sez. 4, Sentenza n. 11772 del 04/11/2008 Ud. (dep. 17/03/2009) Rv. 243192 - 01
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Imputato con due difensori - Omesso avviso di udienza ad uno solo dei difensori - Nullità a regime intermedio - Sanatoria - Mancata tempestiva deduzione - Condizioni per la deducibilità - Presenza dell'imputato - Necessità.
NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ
L'omesso avviso di udienza per il giudizio di appello ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio, che è sanata se non è dedotta tempestivamente, presente all'udienza anche l'imputato, dall'altro difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)