Sez. 6, Sentenza n. 42799 del 10/11/2005 Cc. (dep. 25/11/2005) Rv. 232757 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Indagato assistito da due difensori - Avviso della data dell'udienza - Omesso avviso ad uno dei due difensori - Nullità a regime intermedio - Presenza in udienza dell'indagato e dell'altro difensore, non a conoscenza del regime di co - Difesa - Onere di dedurre la nullità a norma dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di riesame avverso una misura che ha disposto una misura coercitiva, quando l'indagato è assistito da due difensori, l'omissione dell'avviso della data dell'udienza camerale ad uno dei due difensori dà luogo ad una nullità di ordine generale, a regime intermedio, sanabile quando l'indagato o l'altro difensore siano presenti all'udienza ed omettano di dedurre la relativa eccezione entro i termini fissati dall'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., e ciò anche se il difensore non sia a conoscenza della situazione di co-difesa, in quanto l'indagato presente è in ogni momento in condizione di comunicare la circostanza della nomina di un secondo difensore al proprio difensore di fiducia, mettendolo in grado di sollevare nei termini l'eccezione di nullità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)