Sez. 5, Sentenza n. 24717 del 12/05/2004 Ud. (dep. 31/05/2004) Rv. 229520 - 01
NULLITÀ (Cod. proc. pen. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - nullità a regime intermedio - deducibilità | Imputato assistito da due difensori - Omesso avviso di udienza ad uno di essi - Presenza dell'altro difensore che nulla eccepisca - Sanatoria della nullità - Sussistenza.
NULLITÀ (Cod. proc. pen. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - nullità a regime intermedio - deducibilità
L'omissione dell'avviso della data fissata per il dibattimento al difensore dell'imputato, quando questi sia assistito anche da altro difensore regolarmente avvisato, non integra una nullità assoluta, dato che non determina una "assenza" della difesa rilevante per il primo comma dell'art. 179 cod. proc. pen., ma una nullità a regime intermedio, la quale resta sanata, ai sensi dell'art. 182 comma secondo dello stesso codice, se un difensore presenzia all'udienza e nulla eccepisce al proposito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)