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Sez. 6, Sentenza n. 5558 del 10/04/2000 Ud. (dep. 11/05/2000) Rv. 216414 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE | Successione di leggi nel tempo - Art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468 - Inappellabilità delle sentenze di condanna relative a reati per i quali sia stata in concreta inflitta la pena pecuniaria - Appello proposto sulla base della disciplina previgente. Conversione dell'appello per effetto della nuova disciplina - Esclusione. Applicabilità del principio "tempus regit actum" - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216414-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE

In tema di successione di leggi nel tempo, poiché in materia processuale deve farsi sempre applicazione del principio "tempus regit actum", salve disposizioni transitorie in senso derogatorio, la previsione dell'art. 18 della legge 24 novembre 1999, n. 468, che, modificando l'art. 593, comma terzo, cod. proc. pen., ha reso inappellabili le sentenze di condanna relative a reati di qualsiasi indole per i quali sia stata in concreto inflitta la sola pena pecuniaria, non si applica agli appelli ritualmente proposti sulla base del regime previgente. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha censurato la decisione della Corte di appello che, sulla base della nuova disciplina, aveva convertito in ricorso per cassazione l'appello ritualmente proposto prima dell'entrata in vigore della legge n. 468 del 1999).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1999 num. 468 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)