Sez. 5, Sentenza n. 32077 del 24/06/2014 Cc. (dep. 21/07/2014) Rv. 261643 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI | Giudice competente per l'applicazione di misure di prevenzione - Istanza di ricusazione - Motivi - Giudizio espresso in sede penale cautelare sui medesimi fatti addotti a fondamento di richiesta di misura di prevenzione reale - Inammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI
Può costituire motivo di ricusazione del giudice, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione di una misura di prevenzione reale, l'aver già compiuto valutazioni in sede penale cautelare in ordine alla sussistenza di fatti penalmente rilevanti nei confronti della medesima persona e l'aver espresso giudizi sulla sua pericolosità, anche se la richiesta è fondata su fatti ulteriori rispetto a quelli già valutati ed il giudice possa assumere la sua decisione prescindendo dai fatti eventualmente pregiudicanti. (Fattispecie in cui il giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della misura di prevenzione della confisca aveva in sede penale rigettato la richiesta di riesame presentata dall'indagato ed accolto l'appello del pubblico ministero).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)