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Sez. 6 - , Sentenza n. 41975 del 02/04/2019 Cc. (dep. 11/10/2019) Rv. 277373 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Causa di ricusazione del giudice prevista dall'art. 37, comma 1, lett.b) cod. proc. pen. - Applicabilità - Fondamento – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277373-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

La disciplina delle cause di incompatibilità del giudice contenuta nel codice di procedura penale è applicabile anche al procedimento di prevenzione, attesa la natura giurisdizionale dello stesso e l'incidenza su diritti di rilievo costituzionale che impone l'osservanza delle garanzie del giusto processo, tra le quali rilievo primario va riconosciuto all'imparzialità del giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile il motivo di ricusazione, previsto dall'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., al presidente del collegio incaricato dell'impugnazione avverso il decreto applicativo della misura di prevenzione patrimoniale della confisca che in precedenza, quale giudice per le indagini preliminari, aveva applicato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per i medesimi fatti posti a fondamento della misura di prevenzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)